Art. 18.
(Diritti e doveri del richiedente asilo e misure di accoglienza).

      1. Il richiedente asilo non può essere soggetto a misure di respingimento o di espulsione salvo motivi di sicurezza nazionale, sulla base di apposito decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri. In ogni caso

 

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deve essere rispettato il principio di non respingimento di cui alla Convenzione di Ginevra.
      2. Il richiedente asilo ha diritto a misure di accoglienza, di assistenza materiale, di informazione e di assistenza legale. Il richiedente asilo è iscritto al Servizio sanitario nazionale indipendentemente dalla durata del permesso di soggiorno e fino alla definizione della sua richiesta.
      3. Il richiedente asilo ha diritto di accoglienza nei centri di seconda accoglienza per la durata del permesso di soggiorno per richiesta di asilo. Il richiedente asilo, in caso di accoglienza privata ai sensi dell'articolo 12, comma 4, ha diritto a un sussidio in denaro in misura stabilita dall'Ufficio nazionale.
      4. Il richiedente asilo ha l'obbligo di assicurare permanentemente la propria reperibilità, fino alla notifica della decisione definitiva sulla richiesta di asilo. A tale fine deve informare il responsabile del centro di seconda accoglienza o, nel caso di accoglienza privata, la commissione territoriale competente qualora si allontani per un periodo superiore a quarantotto ore dal centro o dal domicilio eletto, fornendo indicazioni sulla dimora temporanea. In assenza del permesso di soggiorno il richiedente non deve allontanarsi dalla dimora assegnata per oltre quarantotto ore. In caso di inosservanza delle disposizioni del presente comma, il responsabile del centro di seconda accoglienza o il presidente della commissione territoriale informa l'Ufficio nazionale, che può disporre la limitazione o l'annullamento di misure di protezione sociale.
      5. Il richiedente asilo deve fornire alle autorità competenti tutte le informazioni sui dati anagrafici e di sostegno alla sua domanda di asilo. Nel momento della presentazione della domanda di asilo deve presentare i documenti personali nonché eventuali documenti falsi in suo possesso. In caso contrario, la questura, fermi restando eventuali provvedimenti di polizia giudiziaria, deve denunciare il fatto alla commissione territoriale competente che deve tenerne conto nella valutazione del
 

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merito della domanda di asilo e che può invitare l'Ufficio nazionale a limitare o a revocare misure di accoglienza e di assistenza. Qualora la richiesta di asilo sia presentata sotto falso nome o nazionalità non vera, la Commissione nazionale può decidere di non procedere all'esame della richiesta e annullare lo status di richiedente asilo. Se il fatto è rilevato successivamente alla decisione della commissione territorialmente competente, la Commissione nazionale può annullare la decisione ai sensi delle disposizioni dell'articolo 25.
      6. Nel caso in cui la procedura di asilo presso la commissione territoriale competente e, se è proposto ricorso, presso il tribunale individuato ai sensi dell'articolo 21, comma 1, non si esaurisca in novanta giorni dal rilascio del primo permesso di soggiorno, al richiedente è rilasciato un permesso di soggiorno per la durata di sei mesi, rinnovabile per altri sei mesi, valido per lavoro, che dà diritto al lavoro dipendente e al lavoro autonomo. In mancanza di una decisione definitiva entro quindici mesi dalla presentazione della domanda di asilo, la questura rilascia al richiedente un permesso di soggiorno valido per lavoro con validità non inferiore a un anno.